Decreto Legge 19/2020 "legge quadro"

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020 il Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che si prefigge lo scopo di costituire una sorta di “Legge quadro” sulla materia, cercando di riordinare, coordinare e armonizzare una produzione legislativa frenetica, sia nazionale che regionale, e spesso ben poco omogenea e ordinata. Ma vediamo i dettagli del provvedimento.
Mentre l’articolo 1 elenca e dettaglia le varie misure di protezione e restrittive che possono essere attuate, e che di fatto lo sono già, l’articolo 2 comma 1 precisa che dette misure possono essere adottate con “decreti del Presidente del Consiglio dei ministri” (DPCM), confermando quindi la prassi già in atto, dandogli però una forza di Legge che prima non avevano (anche se i dubbi dei giuristi non mancano).
L’articolo 2 comma 3 conferma la validità dei DPCM fin qui emessi: “Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020”, mentre le “altre misure adottate”, e non specificate, ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020 “continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni”. In pratica, ad oggi, le misure restrittive in atto sono quindi vigenti fino al 3 aprile 2020.
L’articolo 3 entra nel merito dei rapporti con le regioni, e pare con poca delicatezza: in attesa dell’emanazione di ulteriori DPCM, e solo fino a tale data, le regioni “possono introdurre misure ulteriormente restrittive (…) senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale” (comma 1). In pratica, pare di capire, lo Stato si riserva, in via esclusiva, l’adozione di provvedimenti restrittivi nei confronti delle “attività produttive”.
Il comma 2 esautora di fatto i sindaci da ogni nuova iniziativa. I primi cittadini, infatti, “non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali”.
E il comma 3 pare prevedere la decadenza di fatto dei provvedimenti già emessi e non coerenti col decreto in argomento: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”.
Che fine faranno le varie ordinanze regionali più restrittive in materia di chiusura delle attività produttive? Tipico il caso della Regione Lombardia, che ha – avrebbe? – chiuso anche tutti i cantieri e gli studi professionali.
L’articolo 4 comma 1 depenalizza la violazione alle misure restrittive, prevedendo pesanti sanzioni amministrative. Sono altresì depenalizzate le migliaia di denunce già presentate in queste settimane per la violazione delle citate misure restrittive (comma 8).
Commenti
In attesa di maggiori approfondimenti, per alcune prescrizioni non proprio chiarissime, di fatto, a oggi nulla cambia, presumibilmente in attesa di un prossimo o imminente DPCM.
E questo prossimo DPCM farà di fatto decadere la validità di ogni ordinanza regionale più restrittiva in materia di chiusura di attività produttive, se già non è decaduta, per effetto del citato articolo 3 comma 3.
Parimenti, a oggi il termine delle misure restrittive rimane il 03 aprile 2020.


 Coronavirus: il Decreto-Legge 19/2020 “Legge quadro”

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