DPCM 11 Marzo 2020
In una incredibile accelerazione, eccoci a presentare il DPCM 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Tralasciando gli aspetti legati alla vita quotidiana, vogliamo focalizzarci sugli effetti legati alle attività produttive, di cui all’articolo 1 punti 7) e 8) del citato DPCM, che non sono soggette a un obbligo di “cessazione di attività”, quanto piuttosto a una serie di “raccomandazioni”. Nello specifico, viene “raccomandato” di:
• utilizzare il più possibile il lavoro a distanza, o tele-lavoro;
• ricorrere a periodi di ferie;
• sospendere le attività “non indispensabili”;
• assumere “protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale” (mascherine);
• eseguire operazioni di sanificazione degli ambienti di lavoro;
• limitare gli spostamenti all’interno delle aziende, “contingentando” l’accesso agli spazi comuni (mensa, spogliatoi etc..
In pratica
Per le aziende, in effetti non cambia nulla. Diventa tuttavia pressoché indispensabile predisporre un protocollo aziendale di prevenzione del rischio da esposizione a soggetti contagiati dal cosiddetto coronavirus. Il DPCM lo “raccomanda”, ma di fatto si tratta della condizione che permette il mantenimento in attività dell’azienda.
Inoltre, per quanto una infezione ubiquitaria quale è il cosiddetto coronavirus non possa essere ritenuto un vero e proprio “rischio lavorativo” nell’ambito non sanitario, la concreta e ragionevole possibilità, come le evidenze epidemiologiche stanno dimostrando, che un lavoratore possa essere contagiato a sua insaputa, anche con totale assenza di sintomi, e che possa quindi venire a trovarsi in ambito lavorativo, viene a configurare, di fatto, un “rischio biologico” per tutti i lavoratori, che il Datore di Lavoro è tenuto a valutare, prevedere e prevenire, ai sensi dell’articolo 28 comma 1 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.