Legionellosi: pubblicata la Linea guida CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione)

Più volte, in passato, ci siamo occupati del “rischio legionellosi”, in primo luogo per la pubblicazione di un Accordo Stato Regioni in materia: seduta del 7 maggio 2015, repertorio atti n. 79/CSR, “Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi”. Un Accordo che, di fatto, ha definito “lo stato dell’arte” in questa materia, sulla base delle conoscenze presenti nella letteratura scientifica internazionale.

All’epoca, avevamo ricordato come anche la legionellosi sia da annoverare tra i “rischi lavorativi” che il datore di lavoro deve valutare e prevenire, come evidenziato dallo stesso Accordo: “il rischio di esposizione a Legionella in qualsiasi ambiente di lavoro richiede l’attuazione di tutte le misure di sicurezza appropriate per esercitare la più completa attività di prevenzione e protezione nei confronti di tutti i soggetti presenti considerando che al Titolo X del suddetto D. Lgs 81/2008 la Legionella è classificata al gruppo 2 tra gli agenti patogeni”.

Nello specifico, trova applicazione l’articolo 271 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con riferimento all’Allegato XLVI - “Elenco degli agenti biologici classificati”, in cui la Legionella è classificata di “gruppo 2”, ovvero “agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche” (così come definito dall’articolo 268 comma 1 lettera b) Decreto 81/2008).

In questo contesto, vogliamo segnalare una linea guida, pubblicata nel febbraio 2020, della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP): “Linee di indirizzo per la prevenzione della diffusione della legionella”.

Nel complesso, una panoramica critica sulla materia, svolta con concretezza e praticità, cercando di focalizzarsi sulle principali criticità, sia sostanziali, sia normative.


 Redazione

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Coronavirus: secondo l’INL il DVR non deve essere revisionato, ma…

In materia di revisione del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione all’emergenza coronavirus, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha formulato un proprio parere, ricordando che si tratta, ovviamente, solo di indicazioni rivolte al proprio personale ispettivo, e non di “interpretazioni autentiche” delle Leggi.
Nella nota 13 marzo 2020, prot. n. 89 - Adempimenti datoriali - Valutazione rischio emergenza coronavirus, si chiarisce la non necessità di una formale revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (confermando il parere della Regione Veneto, e in contrasto con quanto deliberato dalla Regione Emila Romagna). Considerato tuttavia che le aziende devono comunque mettere in atto una serie di misure di sicurezza e di prevenzione, in ottemperanza alla vigente legislazione emergenziale nazionale, l’INL raccomanda che “Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del Decreto Legislativo 81/2008)”. Si tratta della medesima azione che avevamo raccomandato già nei primi giorni di questa fase di emergenza.


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La Linea guida veneta precisa inoltre che “Tali attività sono normalmente realizzate da personale interno specializzato o da personale di ditte esterne, comportando in entrambi i casi lo spostamento di operatori (all’interno di un sito produttivo o tra diversi siti produttivi) in contrasto con le misure restrittive adottate a livello nazionale. Pertanto, si ritiene che tali attività, fatte salve situazioni di rischio grave e immediato, possano ragionevolmente essere differite, purché tempestivamente completate al termine dell’emergenza sanitaria”.


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