Nanomateriali: un rischio lavorativo emergente Dall’ISS disponibile lo “stato dell’arte”

I nanomateriali – ovvero minuscole particelle invisibili all'occhio umano – sono già molto diffusi nella nostra vita quotidiana, in prodotti di uso comune come alimenti, cosmetici, elettronica e farmaci. Parallelamente, la loro diffusione aumenta nei luoghi di lavoro, sia come materie prime, sia come prodotti finiti. Una diffusione e un utilizzo in costante e netto incremento, con l’inevitabile conseguenza che occorre fare i conti con gli inevitabili aspetti negativi di questi materiali, oltre ovviamente alle molte proprietà positive. In altri termini, con riferimento ai luoghi di lavoro, dobbiamo iniziare a ragionare in termini di “valutazione del rischio da esposizione a nanomateriali”, tipicamente nell’ambito della valutazione del rischio chimico.


 Gruppo Prisma Tre

In questo ambito, dobbiamo segnalare la realizzazione, da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), di una piattaforma web che rappresenta un po’ lo “stato dell’arte” in questo settore, in effetti poco conosciuto, specie nei suoi aspetti legati alla salute e sicurezza dei lavoratori.

Questa piattaforma, contiene “tutte le informazioni aggiornate sulle normative per l’utilizzo delle nanotecnologie e sullo stato dell’arte delle conoscenze sulla loro tossicità. Tra gli altri risultati anche le conclusioni degli studi in vivo, in vitro e in silico sulla tossicità di diversi nanomateriali già in uso in vari ambiti come quello cosmetico, farmaceutico, alimentare e biomedicale”.

La piattaforma vuole “fornire informazioni chiare e validate scientificamente sulle tipologie di nanomateriali di maggiore interesse da parte della comunità scientifica ed industriale, e sulle procedure e metodi per un loro corretto utilizzo, in linea con i più recenti sviluppi del quadro normativo europeo ed internazionale”.

Per accedere alla piattaforma https://nanotecnologie.iss.it/

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Coronavirus: secondo l’INL il DVR non deve essere revisionato, ma…

In materia di revisione del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione all’emergenza coronavirus, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha formulato un proprio parere, ricordando che si tratta, ovviamente, solo di indicazioni rivolte al proprio personale ispettivo, e non di “interpretazioni autentiche” delle Leggi.
Nella nota 13 marzo 2020, prot. n. 89 - Adempimenti datoriali - Valutazione rischio emergenza coronavirus, si chiarisce la non necessità di una formale revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (confermando il parere della Regione Veneto, e in contrasto con quanto deliberato dalla Regione Emila Romagna). Considerato tuttavia che le aziende devono comunque mettere in atto una serie di misure di sicurezza e di prevenzione, in ottemperanza alla vigente legislazione emergenziale nazionale, l’INL raccomanda che “Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del Decreto Legislativo 81/2008)”. Si tratta della medesima azione che avevamo raccomandato già nei primi giorni di questa fase di emergenza.


 Redazione
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Verifiche periodiche e simili: proroga al 15 giugno 2020

La situazione emergenziale che stiamo vivendo, con ogni probabilità non permette di rispettare alcune delle scadenze delle cosiddette “verifiche periodiche”: apparecchi di sollevamento, impianti elettrici di messa a terra, estintori, luci e porte di emergenza etc.
In tal senso, la Regione Veneto, con l’ultima revisione (26 marzo 2020) della propria Linea guida “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” in materia di coronavirus, evidenzia come l’articolo 103 comma 2 Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto Decreto cura Italia) prescriva che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Su tale base, la Regione Veneto “ritiene che tale disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc.”.
La Linea guida veneta precisa inoltre che “Tali attività sono normalmente realizzate da personale interno specializzato o da personale di ditte esterne, comportando in entrambi i casi lo spostamento di operatori (all’interno di un sito produttivo o tra diversi siti produttivi) in contrasto con le misure restrittive adottate a livello nazionale. Pertanto, si ritiene che tali attività, fatte salve situazioni di rischio grave e immediato, possano ragionevolmente essere differite, purché tempestivamente completate al termine dell’emergenza sanitaria”.


 Redazione
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Coronavirus: per il comparto autotrasporti, la Linea guida MIT

In materia di prevenzione del rischio di contagio da coronavirus nel comparto trasporti, merci e passeggeri, segnaliamo la Linea guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), con una serie di misure di sicurezza e di prevenzione, per i vari settori del comparto “traporto”:
•    trasporto aereo;
•    autotrasporto merci;
•    trasporto persone su gomma e ferro;
•    trasporto marittimo.


 Redazione
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