Piccoli cantieri stradali: un manuale pratico della AUSL di Verona

La possibilità, anche per un’impresa edile non specializzata nel settore, di dover eseguire lavori stradali, non è certo rara: semplici scavi di collegamento di scarichi fognari, marciapiedi, parcheggi, piste ciclabili, piccole opere di contenimento, passi carrabili, muri di recinzione etc.


 Gruppo Prisma Tre

In questa tipologia di lavori, il rischio maggiore risiede non tanto nei lavori veri e propri – in genere banali – quanto piuttosto nelle “interferenze” tra il cantiere e il traffico, sia esso automobilistico, ciclabile e pedonale.

Soprattutto le imprese che svolgono in modo occasionale questi lavori, giustamente non hanno molta esperienza nel modo di gestire queste insidiose “interferenze”, con conseguenti non trascurabili rischi, per i propri lavoratori come per gli utenti della strada.

In questo contesto, risulta di grande utilità – anche per la sua praticità e concretezza – un manuale realizzato dall’Azienda USL di Verona e da altre istituzioni locali: “Manuale di igiene e sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali di medie e di piccole dimensioni”.

Il testo è di facile lettura, improntato alla massima concretezza, con molte fotografie per una immediata comprensione. Nel complesso, un documento di sicura utilità.

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Coronavirus: secondo l’INL il DVR non deve essere revisionato, ma…

In materia di revisione del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione all’emergenza coronavirus, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha formulato un proprio parere, ricordando che si tratta, ovviamente, solo di indicazioni rivolte al proprio personale ispettivo, e non di “interpretazioni autentiche” delle Leggi.
Nella nota 13 marzo 2020, prot. n. 89 - Adempimenti datoriali - Valutazione rischio emergenza coronavirus, si chiarisce la non necessità di una formale revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (confermando il parere della Regione Veneto, e in contrasto con quanto deliberato dalla Regione Emila Romagna). Considerato tuttavia che le aziende devono comunque mettere in atto una serie di misure di sicurezza e di prevenzione, in ottemperanza alla vigente legislazione emergenziale nazionale, l’INL raccomanda che “Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del Decreto Legislativo 81/2008)”. Si tratta della medesima azione che avevamo raccomandato già nei primi giorni di questa fase di emergenza.


 Redazione
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Verifiche periodiche e simili: proroga al 15 giugno 2020

La situazione emergenziale che stiamo vivendo, con ogni probabilità non permette di rispettare alcune delle scadenze delle cosiddette “verifiche periodiche”: apparecchi di sollevamento, impianti elettrici di messa a terra, estintori, luci e porte di emergenza etc.
In tal senso, la Regione Veneto, con l’ultima revisione (26 marzo 2020) della propria Linea guida “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” in materia di coronavirus, evidenzia come l’articolo 103 comma 2 Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto Decreto cura Italia) prescriva che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Su tale base, la Regione Veneto “ritiene che tale disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc.”.
La Linea guida veneta precisa inoltre che “Tali attività sono normalmente realizzate da personale interno specializzato o da personale di ditte esterne, comportando in entrambi i casi lo spostamento di operatori (all’interno di un sito produttivo o tra diversi siti produttivi) in contrasto con le misure restrittive adottate a livello nazionale. Pertanto, si ritiene che tali attività, fatte salve situazioni di rischio grave e immediato, possano ragionevolmente essere differite, purché tempestivamente completate al termine dell’emergenza sanitaria”.


 Redazione
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Coronavirus: per il comparto autotrasporti, la Linea guida MIT

In materia di prevenzione del rischio di contagio da coronavirus nel comparto trasporti, merci e passeggeri, segnaliamo la Linea guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), con una serie di misure di sicurezza e di prevenzione, per i vari settori del comparto “traporto”:
•    trasporto aereo;
•    autotrasporto merci;
•    trasporto persone su gomma e ferro;
•    trasporto marittimo.


 Redazione
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