Ruolo del Committente o del Responsabile dei Lavori: la Cassazione ricorda obblighi e responsabilità

Specie nei piccoli cantieri, ma non solo, una volta nominati i due Coordinatori in fase di Progettazione e di Esecuzione (CSP e CSE) e affidato l’appalto dei lavori, il Committente ritiene di avere esaurito i propri obblighi, e di non avere, di fatto, altre e ulteriori responsabilità.
In effetti, nulla di più errato. In particolare, pur avendo nominato i due Coordinatori, e fatte salve tutte le responsabilità in carico alle varie imprese operanti in cantiere, il Committente non è comunque esonerato “dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e)”, ovvero tutta l’attività di verifica e coordinamento delle attività in cantiere (articolo 93 comma 2 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, penalmente sanzionato).
L’unico modo per il Committente di sollevarsi da questa responsabilità, in effetti non lieve, è rappresentato, ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del citato decreto legislativo, dalla nomina del “Responsabile dei lavori”, definito come “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto” (articolo 89 comma 1 lettera c) Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81). Ricordando che il ruolo di “Responsabile dei lavori” deve essere effettivo, e non formale, quindi con reali e concreti poteri decisionali e di spesa, che in sede di eventuali indagini di Polizia Giudiziaria connesse a un ipotetico infortunio, potrebbero essere accertati anche con indagini bancarie, interrogatori di persone “informate dei fatti” etc.
Una conferma dalla Cassazione
La responsabilità del Committente, o in caso di nomina, del Responsabile dei Lavori, non è certo una novità, ma una recente sentenza della Corte di Cassazione penale la conferma con forza: Cassazione Penale, Sez. 4, 29 gennaio 2020, n. 3742 - Pedone travolto e ucciso da un Bobcat. Responsabilità dei coordinatori e del responsabile dei lavori – RUP. Una sentenza lunga e complessa, che riguarda varie figure di garanzia, ma che in questa sede ci limiteremo a focalizzare sulla figura del Responsabile dei lavori, che come abbiamo visto è perfettamente sovrapponibile a quella del Committente.
La vicenda giudiziaria, iniziata nel 2005 e conclusasi solo nel gennaio 2020, riguarda l’infortunio mortale di un passante (quindi non un lavoratore) che transitando accanto alla recinzione di cantiere, veniva travolto e ucciso da un miniescavatore “Bobcat”, che aveva perso aderenza mentre stava retrocedendo a pieno carico, sfondando la rete di cantiere e investendo il malcapitato pedone.
Nei giudizi di merito, tra gli altri, veniva condannato anche il Responsabile dei lavori, il quale presentava ricorso in Cassazione, affermando, in estrema sintesi, che la responsabilità del fatto era da imputare alla sola impresa esecutrice dei lavori, il cui datore di lavoro era stato peraltro già condannato in via definitiva.
La Cassazione conferma la condanna del Responsabile dei lavori sulla base di un criterio consolidato, secondo il quale in capo a tale figura di garanzia (e quindi in capo al Committente) “grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durate il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto”.
Nel caso specifico, il Responsabile dei lavori “è venuto meno all'adempimento degli oneri gravanti a suo carico. Infatti, come accertato dall'Istruttoria dibattimentale, i piani di sicurezza erano carenti in ordine alla predisposizione e alla realizzazione del cantiere e alla sua adeguatezza in corso d'opera”. Egli avrebbe dovuto, “in adempimento degli obblighi sopra richiamati, controllare la adeguatezza dei piani di sicurezza alla salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori e dei terzi che si trovino in prossimità dell'area di lavorazione nel corso dei lavori; (…) uno specifico e prevedibile fattore di rischio e di pericolo strettamente connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa”.
La Suprema Corte sottolinea inoltre che l’accertata responsabilità dell’impresa esecutrice dei lavori, non può escludere la responsabilità del Responsabile dei lavori. In altri termini, la condotta negligente dell’impresa non sarebbe stata sufficiente, da sola, a causare l’evento lesivo.
In sintesi, quindi, la sentenza evidenzia il concetto forse basilare: nel caso specifico, il Responsabile dei lavori “ha mancato nelle sue funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere”.
L’insegnamento della Cassazione
La lettura di questa sentenza dovrebbe essere consigliata a tutti i Committenti (o Responsabili dei lavori) che credono di potersi non interessare di cosa accade e di come si lavora nel proprio cantiere. In capo al Committente non si chiede certo una vigilanza “operativa punto per punto”, che rimane comunque in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, quanto piuttosto una “alta vigilanza”, paragonabile a quella in capo al CSE. E, soprattutto, una vigilanza relativa ad aspetti macroscopici, palesi, eclatanti, tali da “non poter non essere visti”.


 Redazione

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