DPCM 04 Marzo 2020


In materia di coronavirus, segnaliamo gli ultimi aggiornamenti:
•    il DPCM 04 marzo 2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale una serie di misure restrittive (cliccare qui);
•    la Linea guida Regione Veneto “indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”, uno dei primissimi documenti di prevenzioni dedicati alla generalità delle aziende, e non solo alle strutture sanitarie (cliccare qui).

Tra l’altro, segnaliamo la possibilità di continuare a svolgere “eventi” a patto di organizzarli in modo da mantenere una “distanza di sicurezza” di un metro (DPCM 04.03.2020 articolo 1 comma b).

Il comma n) prevede la possibilità di svolgere “lavoro agile” (telelavoro e simili) con modalità semplificate, per tutto il periodo dello “stato di emergenza”, quindi presumibilmente per mesi.
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DPCM 01 Marzo 2020

Prosegue la produzione normativa in materia di coronavirus, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01 marzo 2020.
Di fatto, si tratta di una conferma di un rafforzamento delle misure già prese in precedenza.


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Emergenza “Coronavirus”: il DPCM 25.02.2020 e il “lavoro agile” semplificato

Prosegue la produzione legislativa in materia di “emergenza coronavirus”, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.02.2020.
Per quanto di specifico interesse, segnaliamo l’articolo 2 – Lavoro agile, che in pratica consente, fino al 15 marzo 2020, l’adozione del cosiddetto “lavoro agile” in deroga alla disposizioni ordinarie di cui agli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017 n. 81. Lo stesso articolo 2 prescrive alcuni semplici adempimenti alternativi.

Ricordiamo che per “lavoro agile”, o “smart working”si intende la “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.


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Emergenza “Coronavirus”: il quadro normativo

Sulla cosiddetta “emergenza coronavirus” l’informazione di certo non manca, anzi. Di seguito, vogliamo esporre, allo stato (24 febbraio 2020), il quadro normativo, fatte salve specifiche ordinanze di singoli Comuni:
•    Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cliccare qui).
•    Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cliccare qui).
•    Ordinanza congiunta Ministero della Salute – Regione Lombardia del 23.02.2020 (cliccare qui).
Ricordiamo che, a tutti gli effetti, ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, siamo di fronte a un "rischio biologico", che il datore di lavoro è tenuto a valutare, prevedere e prevenire, per quanto ragionevolmente e tecnicamente possibile.
Una riflessione sulla propria, specifica realtà aziendale è, quindi, raccomandabile e necessaria.


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Coronavirus: istruzioni per l’uso per le aziende

Considerata la copertura mediatica, sarebbe quasi inutile parlarne, ma anche il mondo delle aziende italiane deve fare i conti col coronavirus, trattandosi tecnicamente di un “rischio biologico”. A tal scopo, segnaliamo la Circolare del Ministero della Sanità rivolta in modo specifico ai datori di lavoro, nell’ambito delle prescrizioni del Decreto 81/2008: n. 3190 del 03.02.2020.
In effetti, niente di nuovo rispetto a ciò che, ormai, tutti sappiamo:
•    lavarsi frequentemente le mani;
•    porre attenzione all’igiene delle superfici;
•    evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.


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