Decreto Legge 19/2020 "legge quadro"

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020 il Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che si prefigge lo scopo di costituire una sorta di “Legge quadro” sulla materia, cercando di riordinare, coordinare e armonizzare una produzione legislativa frenetica, sia nazionale che regionale, e spesso ben poco omogenea e ordinata. Ma vediamo i dettagli del provvedimento.
Mentre l’articolo 1 elenca e dettaglia le varie misure di protezione e restrittive che possono essere attuate, e che di fatto lo sono già, l’articolo 2 comma 1 precisa che dette misure possono essere adottate con “decreti del Presidente del Consiglio dei ministri” (DPCM), confermando quindi la prassi già in atto, dandogli però una forza di Legge che prima non avevano (anche se i dubbi dei giuristi non mancano).
L’articolo 2 comma 3 conferma la validità dei DPCM fin qui emessi: “Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020”, mentre le “altre misure adottate”, e non specificate, ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020 “continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni”. In pratica, ad oggi, le misure restrittive in atto sono quindi vigenti fino al 3 aprile 2020.
L’articolo 3 entra nel merito dei rapporti con le regioni, e pare con poca delicatezza: in attesa dell’emanazione di ulteriori DPCM, e solo fino a tale data, le regioni “possono introdurre misure ulteriormente restrittive (…) senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale” (comma 1). In pratica, pare di capire, lo Stato si riserva, in via esclusiva, l’adozione di provvedimenti restrittivi nei confronti delle “attività produttive”.
Il comma 2 esautora di fatto i sindaci da ogni nuova iniziativa. I primi cittadini, infatti, “non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali”.
E il comma 3 pare prevedere la decadenza di fatto dei provvedimenti già emessi e non coerenti col decreto in argomento: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”.
Che fine faranno le varie ordinanze regionali più restrittive in materia di chiusura delle attività produttive? Tipico il caso della Regione Lombardia, che ha – avrebbe? – chiuso anche tutti i cantieri e gli studi professionali.
L’articolo 4 comma 1 depenalizza la violazione alle misure restrittive, prevedendo pesanti sanzioni amministrative. Sono altresì depenalizzate le migliaia di denunce già presentate in queste settimane per la violazione delle citate misure restrittive (comma 8).
Commenti
In attesa di maggiori approfondimenti, per alcune prescrizioni non proprio chiarissime, di fatto, a oggi nulla cambia, presumibilmente in attesa di un prossimo o imminente DPCM.
E questo prossimo DPCM farà di fatto decadere la validità di ogni ordinanza regionale più restrittiva in materia di chiusura di attività produttive, se già non è decaduta, per effetto del citato articolo 3 comma 3.
Parimenti, a oggi il termine delle misure restrittive rimane il 03 aprile 2020.


 Coronavirus: il Decreto-Legge 19/2020 “Legge quadro”
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Pubblicato nuovo modello autodichiarazione

In seguito al susseguirsi della situazione è stato pubblicato il nuovo modello di auto-dichiarazione per gli spostamenti.


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Informativa INAIL per lavoro agile

Come a tutti noto, in questo periodo emergenziale il cosiddetto lavoro agile, o lavoro a distanza, o smart working, è utilizzabile in modo immediato e semplificato, in deroga alla procedura ordinaria. Rimane tuttavia l’obbligo di fornire ai lavoratori “un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro” (articolo 22 Legge 81/2017).
A tal scopo, INAIL ha predisposto una dettagliata informativa pressoché pronta all’uso. Nel caso di utilizzo, consigliamo tuttavia una attenta lettura, e un adattamento alla specifica realtà e alle effettive esigenze e problematiche.


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Uso mascherine - linee guida Associazione Igienisit Italiana

Di questi tempi, l’uso delle mascherine sta diventando un vero e proprio tormentone, per usare un eufemismo, con una assoluta incertezza, sia a livello sostanziale, sia a livello normativo. In questo contesto, tenta di chiarire un po’ le cose una Linea guida dell’Associazione Italiana Igienisti Industriali (AIDII): “Covid-19 - Chiarimenti sull’uso di mascherine medico-chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”.
Il documento inizia a valutare le mascherine chirurgiche, di quattro tipi con differenti livelli di protezione: se ne raccomanda l’uso sia direttamente ai soggetti contagiati, o potenzialmente tali, sia “quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2”. E’ quindi utilizzabile come misura di protezione, anche negli ambienti di lavoro, quando non è possibile rispettare in modo assoluto la distanza di sicurezza di un metro. La mascherina deve esser sostituita dopo un accertato contatto con una persona contagiata, e quando sia ormai umida.
Riguardo ai Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), essi dovrebbero essere utilizzati solo per “operatori che possano entrare in diretto contatto con persone con sintomi respiratori, oppure con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata di COVID-19, oltre che con soggetti posti in regime di in quarantena”, ovvero, in buona sostanza, per lavoratori “sanitari” o assimilati.
Riguardo al riutilizzo delle mascherine, in generale le mascherine chirurgiche non devono essere riutilizzate, mentre i DPI (ad esempio le mascherine FF P2 o FF P3) potrebbero essere riutilizzate, se non direttamente contaminate da un soggetto contagiato, fino a cinque volte.


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Attenzione ai lavoratori fragili

L’attuale “emergenza coronavirus” ha portato la Società Italiana di Medicina del Lavoro ha predisporre una sorta di Linea guida per la valutazione del rischio relativa alla presenza, in ambito aziendale, di lavoratori “fragili” o iperscuscettibili: “Indicazioni operative per i Medici Competenti che operano nelle medie, piccole e micro imprese in relazione all’identificazione dei soggetti ipersuscettibili”.
Pur con tutti i limiti di una materia del tutto “nuova”, il documento vuole fornire alle aziende, e in particolare ai Medici Competenti, informazioni di pratica utilità per meglio proteggere i propri lavoratori più “fragili”, tenuto conto dell’età media lavorativa sempre più alta. Nello specifico, si tratta di persone “portatrici di patologie attuali o pregresse che le rendono suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio” da coronavirus.


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